FINE CONCESSIONE: ONERE PROBATORIO PER LA RIVENDICAZIONE DELLA PROPRIETÀ DEI BENI MOBILI.
Al termine di una concessione di gestione di un impianto pubblico, devono essere riconsegnati alla Stazione Appaltante tutti i beni che costituivano la dotazione dell’impianto al momento della conclusione del contratto, ivi compresi i beni diversi che ne abbiano mutato l'essenza e la qualità per effetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguiti dal concessionario. Ai fini della rivendicazione della proprietà di beni aggiuntivi, spetta al concessionario l'onere probatorio di dimostrare che i cespiti non siano inclusi nel verbale di collaudo iniziale e che siano stati acquisiti previa autorizzazione dell'Ente.
"Vanno [...] restituiti al concessionario quei beni non ricompresi nel verbale di collaudo e che quindi si sono aggiunti alla dotazione dell’impianto a cura del concessionario – con l’autorizzazione del comune – in un momento successivo al perfezionarsi del contratto"; spetta alla parte provare che tali beni "fossero beni non inclusi nel verbale di collaudo e non oggetto di sostituzione o modifica per effetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria" (c.f. art. 2697 cod. civ.).
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