FALLIMENTO DELLA MANDANTE IN A.T.I. E NATURA PARZIARIA DEL CREDITO
L'intervenuto fallimento dell'impresa mandante di un'A.T.I. determina lo scioglimento automatico del mandato conferito alla capogruppo, mutando il credito spettante agli operatori nei confronti della stazione appaltante da unitario a parziario. In sede di accertamento giudiziale, in difetto di prova fornita dalle imprese circa le effettive quote di spettanza del corrispettivo, soccorre la presunzione legale di eguaglianza delle quote, in forza del principio di cui all'art. 1298 c.c. applicabile in virtù della natura originariamente solidale dell'obbligazione.
"intervenuto il fallimento della mandante [...] il rapporto di mandato posto a fondamento della associazione temporanea di imprese (A.T.I.) doveva intendersi sciolto ex art. 78 L.fall. e che, pertanto, venuta meno l'unicità della imputazione in capo alla mandataria, la condanna al pagamento doveva essere disposta pro quota [...] In mancanza di prova contraria [...] e tenuto conto della natura originariamente solidale del credito, deve allora presumersi ai sensi dell'art. 1298, c. 2 c.c., che le quote delle tre ditte creditrici [...] fossero uguali tra loro e, quindi, condannare l'ente civico al pagamento di un terzo del credito in favore, rispettivamente, della ditta"
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