ESTINZIONE DEL CREDITO TRAMITE CONCORDATO PRECLUDE L'ACCESSO AL FONDO SALVA OPERE
In materia di accesso al Fondo Salva Opere, il provvedimento di originaria ammissione al beneficio e la contestuale individuazione dell'importo massimo spettante non attribuiscono al subappaltatore un diritto soggettivo al pagamento integrale immediatamente esigibile, essendo le liquidazioni successive condizionate ai piani di riparto e alla ininterrotta persistenza del credito insoddisfatto. Ne consegue che l'automatica attribuzione di strumenti finanziari partecipativi ai creditori chirografari, imposta dalle procedure di esecuzione del concordato preventivo del debitore principale, ha valenza satisfattiva ed estintiva del credito: tale circostanza integra una legittima causa di decadenza dal beneficio pubblico per oggettiva preclusione del meccanismo di surroga legale.
"per l’ammissione al fondo è necessaria l’esistenza di un credito insoddisfatto nei confronti dell’appaltatore. [...] L’omologa del concordato ha efficacia estintiva del diritto di credito (chirografario) vantato [...] l'importo ammesso al Fondo non coincideva con quello immediatamente erogabile, essendo quest’ultimo autonomamente determinato in ragione delle risorse effettivamente disponibili in sede di primo riparto. Ne deriva che l’ammissione al Fondo per l’importo complessivo [...] non può essere identificata, senza ulteriori passaggi, con l’esistenza di un’obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile nei confronti del per l'intero importo."
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