EFFICACIA DELLA CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA E DIRITTO A PERCEPIRE I CORRISPETTIVI – SOLO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO POSSESSO REQUISITI.
In tema di esecuzione di appalti pubblici, la cessione di ramo d'azienda non ha singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione e l'amministrazione non abbia concluso positivamente le verifiche di rito. Ne consegue che, qualora la stazione appaltante subordini il rilascio del nulla osta alla regolarizzazione di inadempienze della cedente, il cessionario non ha diritto alla percezione dei compensi maturati nel periodo antecedente al provvedimento formale di autorizzazione al subentro, difettando di una valida ed efficace base contrattuale nei confronti della P.A.
"Il Tribunale correttamente ha negato il diritto dell’appellante al subentro nel rapporto alla percezione dei compensi mensili ordinari relativi al periodo antecedente al 5.8.2015, trattandosi di credito azionato in relazione a periodo privo di valida ed efficace base contrattuale... non emergendo dagli atti il nulla osta al subentro in data antecedente."
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