DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE A IMPUGNARE DA PARTE DELLA CURATELA DELL’APPALTATORE FALLITO ED EFFETTI PRECLUSIVI
Qualora il giudice d'appello assegni alla curatela fallimentare un termine perentorio ex art. 182, comma 2, c.p.c. per la regolarizzazione del difetto di autorizzazione a stare in giudizio, il tempestivo deposito di un'autorizzazione limitata alla sola richiesta di un parere legale non integra un valido adempimento. La produzione tardiva della corretta e formale autorizzazione processuale, intervenuta a termine ormai scaduto, preclude ogni sanatoria.
Come statuito dal Collegio: "L'effetto retroattivo della sanatoria, pertanto, presuppone necessariamente il rispetto del termine fissato, sicché, decorso inutilmente lo stesso, la parte incorre in una preclusione definitiva. [...] Ne consegue la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore [...] in quanto conferita da un soggetto privo di rappresentanza processuale e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'appello per difetto di valido ius postulandi".
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