Giurisprudenza e Prassi

DANNI E FURTI SUCCESSIVI AL VERBALE DI RICONSEGNA DELL'OPERA - NESSUNA RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA SENTENZA 2026

Per pacifica giurisprudenza (v. Cass. Civ. Sez. I 2.9.2005, n. 17702), grava sull’appaltatore l’onere di provare la fondatezza delle riserve ed il mancato assolvimento di siffatto onere, anche ove determinato dalla difficoltà di reperire la documentazione necessaria, determina il rigetto della pretesa attorea, senza che sia possibile – nella incertezza dell’an – procedere alla liquidazione equitativa dell’importo richiesto. La superiore cronologia non consente di affermare con assoluta certezza che gli atti di vandalizzazione si siano verificati quando l’appaltatore era ancora responsabile della custodia e non nell’intervallo di tempo (quasi un anno) dalla riconsegna dei lavori al sopralluogo svolto dalla commissione di collaudo. Ne consegue che gli stessi non possono essere addebitati, né in parte né in toto, all’appellante."

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