CONTRATTI D'OPERA PROFESSIONALE - I REQUISITI DI VALIDITÀ SONO REGOLATI DALLA LEGGE VIGENTE AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE -NON SI APPLICA IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ
In tema di affidamento di incarichi professionali da parte degli Enti Locali, la sopravvenienza di normative che impongono procedure ad evidenza pubblica non determina la nullità dei contratti perfezionati anteriormente alla loro entrata in vigore. Parimenti infondata risulta l'eccezione di nullità per difetto di copertura finanziaria qualora emerga documentalmente la sussistenza di un formale impegno contabile.
«La introduzione di una nuova categoria di nullità non può determinare retroattivamente la invalidità di negozi stipulati prima della sua entrata in vigore. I requisiti di forma e di sostanza e, in generale di validità di un contratto, sono regolati dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso [...] (cfr. da ultimo Cass. n. 34870/2023) [...] la giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 12195/2005; Cass. n. 15050/2018; Cass. n. 15410/2018) [...] Nel caso di specie il conferimento dell’incarico [...] è stato effettuato con espressa copertura contabile e finanziaria [...] munita di attestazione di regolarità contabile».
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