CONTESTAZIONE IN GIUDIZIO DELL'AGGIUDICAZIONE: NON VI È AFFIDAMENTO INCOLPEVOLE DELL’AGGIUDICATARIO CHE STIPULA ED ESEGUE COMUNQUE LA PRESTAZIONE (30)
In tema di appalti pubblici, ai fini del risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento causato dall’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, l’operatore economico non versa in una condizione di incolpevole ignoranza qualora sia a conoscenza della pendenza di un gravame avverso l’aggiudicazione stessa. In tale scenario, l’alea della caducazione del contratto non può essere trasferita sull’Amministrazione sotto forma di responsabilità risarcitoria. Inoltre, laddove il contratto preveda un compenso "a corpo", la remunerazione delle prestazioni svolte fino alla caducazione deve avvenire esclusivamente in proporzione all'avanzamento dei lavori, restando preclusa la contabilizzazione di singole attività a tariffe orarie o "a vacazione".
"Nel caso di specie emerge che l’odierno RTP attore non solo era pienamente a conoscenza del contenzioso amministrativo promosso dal raggruppamento terzo classificato avverso l’aggiudicazione, ma si era costituito in tutte le relative fasi, dinanzi al TAR [...] e al Consiglio di Stato, sostenendo in contraddittorio con il ricorrente la correttezza dell’operato amministrativo e la legittimità dell’aggiudicazione ricevuta.
[...]
Ne deriva che il , al momento della stipulazione del contratto e dell’avvio delle prestazioni, operava nella piena consapevolezza dell’esistenza di un giudizio idoneo, almeno in astratto, a incidere sull’esito della gara e sulla sorte del rapporto negoziale.
In una siffatta situazione non è configurabile un affidamento incolpevole in senso tecnico. L’affidamento tutelabile non coincide, infatti, con la mera aspettativa soggettiva di conservazione del vantaggio acquisito, né con la personale convinzione della correttezza della decisione amministrativa favorevole; esso richiede che il privato versi in una condizione di ragionevole e non colpevole ignoranza del rischio di caducazione dell’atto sul quale il proprio assetto patrimoniale si fonda. Quando, invece, il privato è consapevole della contestazione giudiziale investente direttamente il titolo amministrativo dal quale il contratto trae causa, e nondimeno decide di stipulare ed eseguire il rapporto, l’alea dell’eventuale caducazione non può essere integralmente trasferita sull’amministrazione sotto forma di responsabilità risarcitoria per lesione dell’affidamento. In altri termini, la consapevole esposizione al rischio del venir meno dell’aggiudicazione impedisce di configurare quella posizione di affidamento “incolpevole” che sola può fondare la pretesa risarcitoria azionata."
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