CLAUSOLA SOCIALE: IL SUBENTRO INTEGRA UN TRASFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA QUANDO VI E' IL PASSAGGIO DI UN'ENTITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA CHE CONSERVI LA PROPRIA IDENTITÀ FUNZIONALE (57)
La clausola sociale inserita nel disciplinare di gara deve essere armonizzata con l'organizzazione dell'operatore subentrante, ma non può operare in deroga alle tutele previste per il trasferimento d'azienda qualora ne ricorrano i presupposti fattuali.
"In particolare, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, a seguito della riforma dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, “il subentro di un nuovo appaltatore può integrare trasferimento d’azienda ove si realizzi il passaggio di un’entità economica organizzata che conservi la propria identità, da accertarsi in concreto alla luce della continuità dell’attività, del contesto organizzativo e dell’utilizzazione dei medesimi fattori produttivi” La medesima giurisprudenza ha chiarito che, in tali ipotesi, non è sufficiente evocare la formale successione contrattuale tra appaltatori, essendo necessario verificare se sussista una continuità funzionale e organizzativa del complesso produttivo, potendo costituire indici rilevanti “l’identità del servizio, la continuità temporale, il riassorbimento del personale e la permanenza del contesto operativo” (cfr., Cass. n. 27607/2024 e Cass. n. 29918/2018).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che gli elementi allegati dagli appellanti siano idonei a integrare proprio i presupposti della continuità dell’entità economica, non avendo la società appellata allegato né dimostrato alcuna significativa discontinuità organizzativa idonea a escluderla.
In tale prospettiva si pone anche la precedente sentenza n 26/2026 di questa Corte, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile che ha interessato altro lavoratore passato, nella medesima vicenda di cambio appalto, dalla [...] alla [...] nella quale è stato affermato che, ove il subentro tra appaltatori si traduca nella prosecuzione del medesimo servizio mediante il riassorbimento del personale già adibito all’appalto e in assenza di prova di elementi di discontinuità organizzativa, la vicenda deve essere qualificata in termini di trasferimento di ramo d’azienda, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 2112 c.c.
Deve, dunque, ritenersi che il passaggio dell’appalto da [...] a [...] abbia comportato, diversamente da quanto sostenuto nella memoria di costituzione di parte appellata, il trasferimento di una entità economica organizzata che ha conservato la propria identità funzionale, con conseguente applicabilità della disciplina del trasferimento di azienda.
Da ciò discende, in forza dell’art. 2112 c.c., la continuità dei rapporti di lavoro in capo al datore subentrante e la conservazione, in favore dei lavoratori, di tutti i diritti derivanti dal rapporto originario, compreso il livello di inquadramento goduto alle dipendenze dell’impresa uscente."
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