Giurisprudenza e Prassi

APPALTO: REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO E INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RISARCITORIA TARDIVA PER ILLEGITTIME SOSPENSIONI DEI LAVORI

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo afferente a un contratto di appalto, la domanda risarcitoria per illegittima sospensione dei lavori avanzata dall'appaltatore in sede di comparsa conclusionale è inammissibile per tardività. Il creditore opposto è tenuto al rispetto dei termini preclusivi, non potendo l'atto finale ampliare l'oggetto del giudizio.

"Sebbene la giurisprudenza più recente (cfr Cass. 9633/2022) abbia riconosciuto al creditore opposto (attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) la possibilità di proporre una domanda ulteriore a quella formulata del ricorso monitorio, non lo ha esentato dal rispetto del termine di legge di cui all’art. 167 c.p.c. per proporre tutte le proprie difese e le eventuali domande riconvenzionali, in quanto “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l’ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l’accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione” (cfr. Cass. 20723/2018, Cass. 315/2012 e Cass. 5478/2006).

Pertanto, la domanda risarcitoria della deve quindi ritenersi inammissibile, in quanto tardiva."

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