APPALTO INTEGRATO: L'APPALTATORE HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE LA VALIDITÀ TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE (132)
L'appaltatore che, incaricato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori su base di un progetto definitivo altrui, si limiti a riprodurre nell'elaborato esecutivo le carenze del definitivo senza segnalarle né emendarle, nonostante la disponibilità delle aree e la palese percepibilità dei vizi, risponde a titolo di concorso di colpa dei danni derivanti dal rallentamento o dalla sospensione dei lavori.
"Ha infatti perspicuamente osservato il consulente d’ufficio che l’appaltatrice era senz’altro in condizione di riconoscere le carenze progettuali facendo uso dell’ordinaria diligenza, tenuto conto del tempo trascorso tra la consegna delle aree e l’approvazione del progetto esecutivo, nonché di emendare quelle carenze in sede di progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 140, comma 4, d.P.R. n. 554/1999."
[...]
"In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.” (v. Cass. civ., Sez. II, n. 1981/2016); “L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre.” (v.Cass. civ., Sez. II, n. 23665/2016)."
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