Giurisprudenza e Prassi

APPALTO DI SERVIZI: FORMA SCRITTA, PRESCRIZIONE QUINQUENNALE E MODALITA' DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di appalti di servizi pubblici, la periodicità intrinseca delle prestazioni e dei relativi pagamenti mensili comporta l'applicazione della prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Ai fini dell'interruzione di tale termine, non può ravvisarsi una ricognizione di debito in atti sottoscritti da funzionari o dirigenti (quali elenchi fatture in atti transattivi), in quanto per gli Enti Locali la volontà ricognitiva deve essere espressa tramite deliberazione del Consiglio Comunale, unico organo competente in materia di bilancio.

"La prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.) opera, invece, per prestazioni a carattere periodico e quindi la prescrizione breve quinquennale si applica ai crediti derivanti da prestazioni che per loro natura sono periodiche, cioè che si ripetono a scadenze regolari (mensili, trimestrali, annuali). L'art. 2948, n. 4, c.c. prescrive in cinque anni «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

La Cassazione ha reiteratamente affermato che per l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. la periodicità deve essere intrinseca all'obbligazione, non meramente convenzionale o legata alla presentazione di rendiconti: «il principio della prescrizione quinquennale può applicarsi a prestazioni periodiche caratterizzate da pluralità di prestazioni, non anche al pagamento... per i quali la periodicità riguardi la sola presentazione di rendiconti» (Cass. Sez. 5, n. 2044 del 24/01/2023).

[...]

Con particolare riferimento alla ricognizione di debito degli enti locali, per Comuni, Province e Comunità montane, la disciplina specifica è contenuta nell'art. 24 del d.l. n. 66 del 24/03/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 144/1989 (poi trasfuso nell'art. 194 T.U.E.L., d.lgs. 267/2000).

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27690 del 12/10/2021 ne riporta i requisiti tassativi:

«l'atto ricognitivo del debito è costituito da una deliberazione del Consiglio Comunale, ossia dell'organo preposto alla formazione della volontà dell'ente pubblico territoriale in materia di bilancio». Non basta una determina dirigenziale o giuntale.

Il riconoscimento può avvenire «solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo».

Con la deliberazione il Consiglio indica i mezzi di copertura della spesa e impegna in bilancio i fondi necessari."

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