Giurisprudenza e Prassi
Priorità del merito sulla sospensiva per forniture sanitarie biomolecolari
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA (SEZIONE TERZA) Ordinanza
2026
Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., qualora le questioni poste nel ricorso necessitino di un approfondimento di merito, il tribunale può disporre la fissazione sollecita dell'udienza pubblica senza sospendere i provvedimenti impugnati, garantendo così un equilibrio tra le pretese del ricorrente e l'esigenza della stazione appaltante di non interrompere l'approvvigionamento di sistemi diagnostici.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:

