Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMO ACCORPARE FARMACI BIOLOGICI CON PRINCIPI ATTIVI DIFFERENTI IN PRESENZA DI BIOSIMILARI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2024

L'art. 15, comma 11-quater, del D.L. n. 95/2012 vieta l'inserimento nel medesimo lotto di principi attivi differenti nel caso di procedure di acquisto di farmaci biosimilari, poiché la natura biotecnologica di tali prodotti e la loro variabilità intrinseca impediscono che l'equivalenza terapeutica accertata tra gli originatori si traduca in una piena sostituibilità tra un originator e il biosimilare di un diverso principio attivo.

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