Giurisprudenza e Prassi
L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO COMPORTA L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA SENTENZA APPELLATA (35.2)
CONS. STATO Sentenza
2024
In sede di appello, laddove il ricorrente in primo grado rinunci al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio, si verifica una causa estintiva del processo che comporta l'obbligo per il giudice di secondo grado di dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado e l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
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