Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA AL RICORSO SOTTOSCRITTA CONGIUNTAMENTE DALLE PARTI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2024
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 85, comma 1, del D.Lgs. 104/2010, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto qualora la parte ricorrente depositi una formale rinuncia al ricorso sottoscritta congiuntamente alle altre parti costituite, manifestando il venir meno dell'interesse alla decisione.
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