Giurisprudenza e Prassi

LA CLAUSOLA CHE SUBORDINA IL PAGAMENTO ALL'EFFETTIVA ACQUISIZIONE DEI FINANZIAMENTI NON È NULLA: E' FINALIZZATA A FISSARE IL TERMINE DI ESIGIBILITÀ DEL CREDITO

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, deve ritenersi pienamente valida ed operativa la clausola che subordina il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) all'effettiva erogazione e accredito del finanziamento a favore della stazione appaltante da parte dell'ente finanziatore. Tale pattuizione non integra una violazione della disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché non comporta una rinuncia agli stessi, ma assolve alla funzione di differire l'esigibilità del credito dell'appaltatore al momento della concreta disponibilità delle somme. Gli interessi moratori saranno pertanto dovuti solo nell'ipotesi in cui la stazione appaltante, ricevuto il finanziamento, ometta di provvedere al pagamento nel termine contrattualmente previsto.

"In via di sintesi, deve infatti essere evidenziato che si è ormai pienamente consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla ex art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito - cfr. Cass. 22996/2014, Cass. n. 2509/2018, Cass. n. 19828/2020, Cass. n. 21180/2018); così in motivazione Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 34687 del 12 dicembre 2023."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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