Giurisprudenza e Prassi

OFFERTE IN RIBASSO ED EQUO COMPENSO: NO ALL'ESCLUSIONE AUTOMATICA

TAR REGGIO CALABRIA SENTENZA 2024

Con la pronuncia in esame, il Tribunale, dopo aver diffusamente ed analiticamente dato conto delle ragioni, esposte dalla giurisprudenza, a favore e contro la rigida traslazione dei principi di inderogabilità del cd. equo compenso ex L. n. 49/2023 nel settore degli appalti pubblici, involgenti l’esercizio di attività di natura professionale, ha conclusivamente osservato come le offerte economiche in ribasso - diretto o indiretto che sia - rispetto al compenso fissato ex ante dalla stazione appaltante non possano essere automaticamente ed aprioristicamente escluse.

È, piuttosto, il subprocedimento di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta la sede laddove la stazione appaltante dovrà, in concreto, valutare l’eventuale incidenza del ribasso offerto rispetto alla serietà ed affidabilità dell’offerta. E’, infatti, “da escludersi che l’ammissibilità nelle gare de quibus di un ribasso oltre le soglie del D.M. del 2016 dell’importo a base di gara possa pregiudicare le finalità di tutela dei professionisti perseguite con la L. n. 49/2023, emergendo chiaramente dal relativo impianto generale che l’ambito precipuo della relativa applicazione riguardi i rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c. (contratto d’opera caratterizzato dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e più in generale tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui può fondatamente porsi l’esigenza di ripristinare l’equilibrio sinallagmatico. L’espressa previsione dell’applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti con la pubblica amministrazione non può valere, invece, a inferirne tout court l’operatività nell’ambito delle contrattazioni soggette alle regole dell’evidenza pubblica, risultando per contro i contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex art. 1655 c.c..” (così T.A.R. Reggio Calabria, 25.07.2024, n. 483).

Chiarito quanto sopra, in linea di principio, e venendo al caso in esame, l’apprezzamento dell’infondatezza di tutte le censure poste a base del gravame passa dalla necessaria ricognizione di quali siano le reali ragioni, siccome desumibili dal tenore del provvedimento in contestazione, che hanno indotto Città Metropolitana di Reggio Calabria ad escludere la società ricorrente dalla gara in evidenza.Osserva questo collegio che, come già evidenziato al capo 2. della presente decisione, la stazione appaltante ha espulso dal confronto concorrenziale la omissis s.r.l. non in quanto questa, azzerando le spese generali ed oneri accessori (con un ribasso del 100% delle stesse), avrebbe, sia pure indirettamente, eroso il compenso indicato nella lex specialis così incorrendo, in via immediata e diretta, nella violazione dei principi di cui alla L. n. 49/2023 bensì in quanto le giustificazioni – ondivaghe – rese dalla concorrente in questione sono state reputate non condivisibili.

Nella seconda delle relazioni giustificative versate agli atti del procedimento, ovvero quella risalente al 28 agosto 2024, la società istante ha affermato di poter validamente coprire le spese e gli oneri accessori – che per mero errore sarebbero stati inseriti nella “tabella di verifica” inviata il precedente 26 agosto – mediante “risorse economiche nella disponibilità” della stessa e “già utilizzate per altri servizi di architettura e ingegneria svolti e in corso”. Tali poste economiche negative risulterebbero remunerate con “risorse economiche già maturate ed utilizzate per altri servizi svolti e in corso di svolgimento” (con un residuo utile di impresa pari ad € 36.101,92, peraltro maggiore rispetto a quello esposto nella relazione precedente).

Ebbene siffatte giustificazioni, per come chiaramente evincibile dal tenore del provvedimento impugnato, non sono state considerate valide dalla Stazione appaltante, secondo cui la copertura dei costi azzerati avrebbe dovuto trovare titolo nelle dinamiche di svolgimento dei servizi tecnici oggetto di gara e non già in flussi economico-finanziari relativi ad appalti ulteriori e diversi.

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