Giurisprudenza e Prassi

AFFIDABILITA' O.E.: VA ANALIZZATA SULLA BASE DEL COMPLESSO DELLE ATTIVITA' SVOLTE E NON DA UNA SINGOLA VICENDA

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2024

Il fulcro della decisione ha riguardato invece la valutazione di affidabilità della ricorrente, da svolgere mettendo in comparazione il valore dell’appalto rispetto al quale si è verificato l’inadempimento e il complessivo volume d’affari della società. Sul punto è stato precisato che «venendo in rilievo quindi un solo episodio di risoluzione contrattuale, lo stesso non avrebbe potuto (e dovuto) rappresentare un indice (adeguato) di inaffidabilità dell’operatore, tranne che non fosse stata dimostrata la ricorrenza di peculiari e rilevanti elementi che, per connotazione o gravità, potevano indurre la Stazione appaltante a orientarsi diversamente; ove ci si fosse trovati al cospetto di tale ultima situazione sarebbe stato necessario evidenziarla attraverso l’esternazione di una motivazione particolarmente approfondita e puntuale, effettuata sulla scorta di una adeguata istruttoria. L’art. 98 del D. Lgs. n. 36 del 2023 infatti, con riguardo al procedimento diretto all’esclusione dell’operatore ritenuto inaffidabile, impone il ricorso a mezzi di prova adeguati, ponendo l’onere della loro individuazione a carico della Stazione appaltante.

Nella specie, oltre a mancare la richiesta motivazione rafforzata, non appare nemmeno del tutto perspicua la valutazione in ordine alla modalità di calcolo del valore dell’appalto contestato, poiché non è stato chiarito in maniera adeguata il criterio adottato dalla Stazione appaltante che, in presenza di una contestazione di (soli) € 159,65, ha ritenuto di considerare il valore complessivo del contratto (circa € 60.000), con particolare riferimento alla quota parte non ancora eseguita (ossia € 30.000). In ogni caso, la valutazione effettuata della Stazione appaltante risulta del tutto carente e non proporzionata sia in relazione all’importo del contratto indicato in precedenza, da rapportare necessariamente al complessivo volume d’affari della società (oltre € 24.000.000,00 nel 2023 e oltre € 90.000.000,00 nell’ultimo quinquennio), sia in relazione alla complessiva attività svolta dalla stessa che, nel corso del tempo, non ha mai ricevuto contestazioni significative (cfr. all. 12, 13, 14 e 15 al ricorso). Tali elementi sono stati dettagliatamente segnalati e allegati dalla ricorrente nel corso del sub-procedimento relativo alla valutazione della sua affidabilità professionale, come emerge documentalmente dalle comunicazioni inviate alla Stazione appaltante nel periodo 21 maggio - 3 giugno 2024 e dai relativi allegati.

In merito a tale aspetto, va rilevato come questa Sezione, in una situazione in cui si contestavano a una impresa innumerevoli inadempienze, ha ritenuto che la valutazione di affidabilità professionale avesse correttamente riguardato il complesso delle attività svolte dall’operatore economico e non si fosse concentrata sulle singole vicende, anche in ragione delle numerose certificazioni di buona esecuzione che diverse Amministrazioni pubbliche avevano riservato al richiamato operatore, essendo del tutto ragionevole che questi, in considerazione del rilevante volume delle attività riferibile a svariati ambiti geografici, “possa incorrere localmente in saltuarie e circoscritte vicende le quali, proprio perché riferite a fatti maturati in uno specifico contesto ambientale, si rivelano non sintomatiche di un’inaffidabilità dell’impresa su tutta la più ampia scala organizzativa e latitudine territoriale delle sue attività” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 22 novembre 2023, n. 2762, che richiama Consiglio di Stato, III, 13 novembre 2023, n. 9721)» (punto 2.2. del diritto della sentenza n. -OMISSIS-).

A ciò ha fatto seguito l’annullamento dell’atto di esclusione della ricorrente dalla gara e il conseguente obbligo per la Stazione appaltante «di reiterare la verifica di affidabilità dalla società -OMISSIS- sulla base di idonei supporti documentali e probatori e motivando adeguatamente in ordine alla determinazione finale, nel rispetto di quanto specificato ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3» (punto 4 del diritto della sentenza n. -OMISSIS-).

La Stazione appaltante nel reiterare la valutazione in ordine all’affidabilità della ricorrente non ha affatto rispettato il dictum giudiziale, ormai inoppugnabile e vincolante, limitandosi a ribadire l’asserita inaffidabilità dell’operatore sulla scorta di un unico precedente episodio di risoluzione contrattuale, già ritenuto del tutto inidoneo a fondare un tale giudizio negativo, con una motivazione assolutamente generica e per nulla in linea con quanto imposto dal giudicato: difatti, dopo aver richiamato la fattispecie che è sfociata nella risoluzione contrattuale, il Seggio di gara ha concluso, senza ulteriori specificazioni, che, “stante l’importanza attribuita dal Codice dei contratti pubblici all’affidabilità dell’operatore economico, come richiamato dalla succitata Direttiva comunitaria, a garanzia di un’effettiva concorrenza e di una valutazione obiettiva degli operatori economici, per quanto sopra esposto, il Seggio di gara ribadisce la propria valutazione negativa sull’affidabilità dell’operatore economico, non essendo stata fornita dall’operatore economico alcuna valida prova contraria” (Verbale del Seggio di gara del 6 settembre 2024, pag. 5: all. 3 al ricorso).

Tale condotta si pone in contrasto con la portata del presupposto provvedimento giurisdizionale, avendo la Stazione appaltante eluso, sia da un punto di vista formale che sostanziale, le statuizioni nello stesso contenute, con conseguente illegittimità del provvedimento con cui è stata reiterata l’esclusione della ricorrente dalla gara (e della correlata aggiudicazione in favore di -OMISSIS-).

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