Giurisprudenza e Prassi

PROVVEDIMENTO ESCLUSIONE GARA - IMMEDIATA IMPUGNAZIONE

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2021

Diversamente da quanto assume la ricorrente nell’opporsi all’eccezione, la delibera d’indizione della procedura negoziata su invito, non contemplando la ricorrente tra gli operatori chiamati a partecipare, aveva chiaro effetto immediatamente ed autonomamente lesivo dei suoi interessi e andava perciò tempestivamente impugnata, seppure per i medesimi vizi che asseritamente affliggono la pregressa comunicazione d’inidoneità del prodotto proposto.

Giova precisare al riguardo che la ricorrente ha avuto conoscenza della delibera d’indizione nel momento in cui, il 22.7.2021, ha ricevuto la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della fornitura alla controinteressata e il relativo provvedimento (v. doc. 2 allegato ai motivi aggiunti). Nella delibera di aggiudicazione trasmessale in copia, infatti, è chiaramente richiamata la delibera d’indizione della procedura negoziata su invito (v. doc. 1 allegato ai motivi aggiunti).

Era pertanto onere della ricorrente provvedere alla sua immediata impugnazione, atteso il carattere immediatamente e autonomamente lesivo della stessa.

Più precisamente la delibera d’indizione si configura come il vero e proprio atto introduttivo della procedura negoziata senza bando, rispetto alla quale la precedente fase dell’indagine di mercato, volta all’individuazione degli operatori da invitare, assume, nella sua funzione tipicamente preliminare, mero carattere ancillare e preparatorio.

Tra i due atti, quello preliminare di individuazione degli operatori da invitare, e quello di indizione vera e propria della procedura senza bando tra gli operatori individuati, non sussiste un rapporto immediato di diretta e necessaria presupposizione-consequenzialità, nel senso che l’indizione della gara non assume natura esecutiva della preordinata fase di individuazione degli operatori da invitare alla procedura. Era pertanto onere della ricorrente impugnare tempestivamente anche la delibera d’indizione della procedura, quale atto autonomamente lesivo dell’interesse della ricorrente, per il fatto di non esservi stata ricompresa tra gli operatori invitati al confronto competitivo.

Diversamente opinando dovrebbe riconoscersi effetto caducante e non meramente viziante all’annullamento della comunicazione impugnata con il ricorso introduttivo, volta a informare la ricorrente che non sarebbe stata invitata per carenze del prodotto proposto; tesi, quest’ultima, non condivisibile, non ravvisandosi appunto un rapporto diretto e necessario di stretta e immediata presupposizione-consequenzialità tra tale atto e la successiva indizione della procedura.

Né vale a sopperire all’omessa impugnazione dell’atto in questione il gravame proposto con motivi aggiunti contro l’aggiudicazione della fornitura, atteso che l’effetto ex se escludente determinato dalla delibera d’indizione della procedura, che ammetteva al confronto competitivo i soli invitati, tra i quali non era compresa la ricorrente, ne radicava, in rapporto a essa, l’autonoma lesività e la conseguente necessità d’immediata impugnazione.

E infatti, l’eventuale annullamento sia della comunicazione impugnata con il ricorso introduttivo sia dell’aggiudicazione gravata con i motivi aggiunti, lascerebbe in ogni caso sopravvivere la delibera d’indizione della procedura, rimasta inoppugnata, con conseguente inutilità di una pronuncia di accoglimento dei gravami.



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