ERRORE SCUSABILE PER INVIO DOCUMENTI A PEC NON PRESIDIATA DELLA PA
Sussiste l'errore scusabile in favore del partecipante che inoltri la documentazione integrativa all'indirizzo PEC da cui è pervenuta la richiesta istruttoria, qualora la lex specialis non indichi in modo univoco un unico canale di comunicazione e l'indirizzo utilizzato non contenga avvertenze circa la sua inidoneità alla ricezione (es. dicitura noreply). In forza del canone di buona fede che informa i rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, quest'ultima è tenuta a valutare il merito dell'istanza alla luce dei chiarimenti prodotti, non potendo opporre mere irregolarità formali nel canale di trasmissione.
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