SOSPENSIONE TOTALE LAVORI PER ERRORE PROGETTUALE - NECESSARIA VALUTAZIONE COMPARATIVA INADEMPIMENTI
IL FATTO
Nel corso di un appalto per opere di urbanizzazione (fognature e strade), l'Impresa Appaltatrice sospendeva i lavori denunciando un grave errore progettuale (sottodimensionamento di uno "scatolare" per il deflusso acque) e la mancata contabilizzazione delle opere eseguite. La Stazione Appaltante, dopo aver contestato l'abbandono del cantiere e la non conformità di alcune lavorazioni, disponeva la risoluzione del contratto in danno. Il Tribunale di primo grado confermava la risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore. L'Impresa proponeva appello sostenendo che l'errore progettuale e il mancato pagamento giustificassero la sospensione ex art. 1460 c.c.
DIRITTO E MOTIVAZIONE
La Corte conferma la decisione di primo grado attraverso una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti.
Sebbene venga accertato l'errore progettuale della Stazione Appaltante (mancata variante per lo "scatolare"), i Giudici rilevano che tale vizio non comprometteva l'incolumità pubblica né impediva totalmente l'esecuzione dell'opera, ma richiedeva solo manutenzioni più frequenti.
L'Appaltatore, invece, aveva interrotto totalmente i lavori (inclusi quelli non affetti dall'errore, come la stabilizzazione del terreno) e aveva eseguito opere non a regola d'arte.
La Corte applica il principio di buona fede oggettiva: la sospensione dell'Appaltatore è ritenuta sproporzionata rispetto all'inadempimento della PA. L'inadempimento dell'impresa è qualificato come prevalente e di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), poiché il rifiuto di proseguire non trovava giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita dalla controparte (mancata variante/contabilizzazione parziale).
Viene inoltre ribadita la legittimazione processuale della mandataria ad agire in riconvenzionale anche per le mandanti.
PRINCIPIO DI DIRITTO
Nei contratti di appalto pubblico, la valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può basarsi su un criterio meramente cronologico, ma deve seguire un criterio di proporzionalità e buona fede oggettiva. L'errore progettuale della Stazione Appaltante non giustifica la totale sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore (eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.) qualora l'errore non renda impossibile l'esecuzione o non comprometta la sicurezza, e l'interruzione risulti sproporzionata rispetto all'economia complessiva del contratto.
MASSIMA
"La valutazione comparativa degli inadempimenti contrattuali reciproci non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale."
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