Giurisprudenza e Prassi

ERRORE MATERIALE - RETTIFICA AMMESSA SOLO SE DATI SONO CERTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Nel caso in esame, al contrario, dal modulo dell’offerta economica emerge un’oggettiva e irrisolvibile incongruenza tra il costo complessivo dell’appalto riferito ai sei anni e il costo della manodopera proporzionato ai tre anni, non altrimenti superabile se non alla luce delle successive giustificazioni rassegnate in occasione del procedimento di verifica della congruità: significativo e probante il tal senso è il tenore della prima richiesta di chiarimenti, dal quale si evince che il RUP solo a seguito della lettura dei giustificativi (“così come evidenziato nelle giustificazioni..”) è giunto a congetturare che i costi della manodopera riportati nell’offerta erano stati erroneamente calcolati sul triennio.

Rimane d’altra parte oscuro, o comunque non viene spiegato dalla difesa della stazione appaltante, in base a cosa il RUP avrebbe potuto percepire l’errore attraverso la sola lettura del modulo di offerta predisposto dalla concorrente.

Che l’errore non fosse affatto riconoscibile ex se, sulla base della sola lettura dell’offerta economica, è dimostrato, d’altra parte, dall’ulteriore circostanza che tanto in grado d’appello, quanto in primo grado, le argomentazioni di ...... e di ...... hanno sviluppato il tema lungo due direttrici difensionali alternative e opposte (rispettivamente intese ad escludere e ad affermare la stessa sussistenza dell’errore).

Le segnalate difficoltà che connotano il caso di specie assumono rilevanza alla luce del generale principio che ammette la rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo alla sola condizione che ad essa “si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente” (così Cons. Stato, sez. V, n. 7752 del 2020; id., sez. III, n. 2536 del 2021 e n. 1132 del 2020). Nel caso in esame, come si è esposto, la sussistenza dell’errore è incerta nelle stesse prospettazioni delle parti e, comunque, essa è emersa solo a seguito delle giustificazioni fornite dal concorrente, quindi da fonti di conoscenza ulteriori ed estranee al contenuto dell’offerta economica.


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