Giurisprudenza e Prassi

ERRORE MATERIALE – CORREZIONE OFFERTA - AMMESSA SOLO SE NON COMPORTA MODIFICA

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2021

Occorre innanzitutto ribadire che grava sull’offerente l’obbligo di presentare un’offerta certa, seria, completa e immodificabile, che il concorrente è gravato dall’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. e che sussiste nei suoi confronti il principio di autoresponsabilità, non essendo ammesso modificare quanto dichiarato in sede di gara adducendo errori “di distrazione”, in quanto al momento della presentazione, l’offerta si cristallizza e, quindi, non può essere variata.

Per poter eccezionalmente ammettere la sua correzione per un asserito errore materiale, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, dovendo escludersi che attraverso tale stratagemma possa addivenirsi alla modifica dell’offerta, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.

Pertanto, solo quando sia assolutamente certo che di mero errore materiale si sia trattato, è possibile consentire la sua correzione nei limiti indicati in giurisprudenza.

È principio consolidato che le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; Cons Stato, Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 5196).

Tale attività interpretativa può consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2014, n. 1487)

Più in particolare, la rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile a condizione che si tratti di correzione di "errore materiale", necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell'offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l'affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull'effettiva volontà dell'offerente (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 20.03.2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889; Cons. Stato. Sez. III, 22 agosto 2012, n. 4592).

Nel caso di specie questa certezza non vi è, e comunque, non può desumersi dall’offerta economica presentata che il concorrente sia incorso in un errore di calcolo.

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