INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO: CONTRATTO ESCLUSO DAL CODICE - LA VIOLAZIONE DELL'EQUO COMPENSO NON PUO' ESSERE DEDOTTA DA UN TERZO (56)
Il Collegio chiarisce preliminarmente che l’affidamento dell’incarico di rappresentanza in giudizio costituisce un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 36/2023. Tale natura non muta qualora l’Amministrazione decida, in ossequio ai principi di risultato e fiducia, di interpellare più professionisti, permanendo la natura fiduciaria del rapporto.
In tema di affidamento di servizi legali esclusi, la violazione dei parametri minimi stabiliti dalla normativa sull'equo compenso non può essere dedotta dal concorrente escluso quale vizio di legittimità degli atti di gara. La nullità sancita dalla L. n. 49/2023 opera, infatti, come nullità di protezione a vantaggio del solo professionista, con la conseguenza che l’atto di affidamento basato su un preventivo potenzialmente non equo non è inficiato da un errore sui presupposti, restando il contratto efficace fino all'eventuale contestazione del soggetto legittimato.
"La legge n. 49/2023 contempla una 'nullità di protezione', posta a tutela della parte contrattualmente debole, sicché la legittimazione a far valere tale nullità è relativa e spetta esclusivamente al professionista direttamente interessato... consentire ad un terzo di utilizzare la nullità di protezione per invalidare un provvedimento amministrativo finirebbe per vanificare la ratio stessa dell'istituto".
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