STABILIZZAZIONE RICERCATORI: IRRILEVANZA DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO ISTITUZIONI ESTERE
Ai fini dell'integrazione del requisito triennale necessario per la stabilizzazione del personale ricercatore ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, non è computabile l'attività di ricerca prestata presso istituzioni estere, in quanto la norma mira esclusivamente a riassorbire il precariato maturato all'interno del circuito di ricerca nazionale finanziato dallo Stato.
"Il significato da attribuire alla norma in definitiva non è quello che deve darsi rilevanza anche all’attività lavorativa svolta presso un ente di ricerca estero. Ciò in quanto la disciplina de qua, in ragione dello stanziamento di fondi vincolati e delimitati, intende sanare quelle posizioni maturate nell’ambito degli enti e istituzioni di ricerca nazionali". Tale interpretazione è conforme all'art. 45 TFUE poiché la procedura "non esclude nessun soggetto sulla base della nazionalità, né stabilisce una forma di discriminazione indiretta", trovando giustificazione nell'esigenza di valorizzare le risorse interne dell'amministrazione (cfr. Corte Giustizia UE 13 dicembre 1989, Grimaldi, C-322/88).
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