Giurisprudenza e Prassi

PROGETTISTA INDICATO: SERVE CORRISPONDENZA TRA TITOLO DI STUDIO E OGGETTO DELL'APPALTO

TAR LAZIO SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, il Disciplinare di gara prescrive poi, al punto III, che il progettista indicato debba corrispondere ad uno dei soggetti di cui all’articolo 66 del D.lgs n. 36/2023 e che debba essere in possesso dei requisiti di cui all’Allegato II.12, Parte V, del Codice.

Occorre specificare al riguardo che:

- l’articolo 66 del D.lgs n. 36/2023 individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei prestatori di servizi (deve intendersi rispettivamente) di architettura ed ingegneria nelle diverse forme organizzative individuate dalla disposizione, prescrivendo poi, al comma 2, che “Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12”;

- l’articolo 34 della parte V dell’allegato II.12 del Codice, nell’elencare i requisiti che i soggetti di cui all’articolo 66 citato devono possedere ai fini dell’ammissione alle procedure di affidamento, al primo punto, prescrive che gli stessi debbano essere “in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara”.

Orbene, le prestazioni progettuali oggetto dell’affidamento per cui è contesa riguardano, quale categoria principale e prevalente, la realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche. Per tale attività di progettazione, come per quella secondaria, è stata indicata dal raggruppamento aggiudicatario la società di ingegneria A1 omissis S.r.l. all’uopo qualificata.

Sennonché in sede di specificazione del direttore tecnico con funzioni di coordinamento delle attività progettuali tale società, nel proprio DGUE, ha indicato fra i progettisti (persone fisiche) che svolgeranno l’incarico di progettazione, quale incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, un architetto, e ciò nonostante il citato articolo 34 di cui alla parte V dell’allegato II.12 del Codice degli appalti, all’uopo richiamato dal disciplinare di gara con riguardo ai requisiti che devono essere posseduti dal progettista indicato ( e dai professionisti affidatari della progettazione), prescriva che i professionisti debbano possedere il titolo di studio corrispondente al servizio da rendere e comunque “attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara”.

Poiché la ratio delle norme appena richiamate va individuata nel necessario collegamento fra il titolo di studio del professionista individuato come progettista (persona fisica), ancor più se svolga la delicata attività di coordinamento, e la tipologia del servizio in affidamento, identificabile nella attività prevalente che ne è oggetto, se ne deve inferire che l’individuazione di un laureato in architettura per lo svolgimento di attività di coordinamento su servizi di natura ingegneristica, quali sono quelli prevalenti oggetto dell’appalto, non è conforme alle prescrizioni del Codice degli appalti (parte V allegato II.12) né alle prescrizioni di bando che le prime richiama.

Né convince quanto dedotto nella propria difesa sul punto da omissis, laddove precisa che “la parte impiantistica sarà progettata da ingegneri, essendo attribuita alla omissis, impresa ammessa nel Sistema di Qualificazione di omissis che contempla assieme all’esecuzione anche la progettazione”.

Premesso che, come detto, nel DGUE della omissis non risulta affatto compilato il campo riservato agli operatori che svolgono attività progettuale (da ciò dovendosi desumere che la ridetta società non la svolga), in ogni caso con tale affermazione la stazione appaltante contraddice sé stessa. Infatti, a giustificazione della insussistenza di un obbligo di costituire un RTP con il progettista indicato, essa stessa ha sostenuto che la omissis sia una impresa di costruzioni, evidenziando che il Raggruppamento avrebbe dovuto essere costituito solo nel caso quest’ultima avesse partecipato anche come progettista e non anche nel caso in cui per la progettazione si fosse avvalsa di un progettista indicato come nella fattispecie.

Delle due l’una: o la SCF S.r.l. è anche progettista, e allora avrebbe dovuto prevedere e dichiarare la costituzione in RTP con l’altro progettista associato, o la omissis partecipa solo come costruttore, avvalendosi per la progettazione del progettista indicato nella società A 1 omissis s.r.l., e allora il Raggruppamento non andava costituito ma i professionisti (persone fisiche) ai quali è affidata la progettazione, ed in particolare l’attività di coordinamento della stessa, dovevano e devono possedere i requisiti di cui all’articolo 66 del Codice degli appalti pubblici in combinato disposto con quanto previsto dalla parte V dell’allegato II.12 del ridetto Codice, all’uopo richiamati nel disciplinare di gara con riguardo ai requisiti di partecipazione dei progettisti.

Donde l’illegittimità, sotto l’aspetto sin qui scrutinato, dell’intervenuta aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato, che, pertanto, va annullata, con conseguenziale aggiudicazione dell’accordo quadro alla ricorrente e subentro di questa nello stesso.

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