Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILITÀ AI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE ECCEDENTI L'EDILIZIA LEGGERA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2024

I contributi stanziati per le esigenze di contenimento pandemico ex art. 58 d.l. 73/2021 non possono finanziare interventi di nuova costruzione a carattere permanente che, indipendentemente dalla loro consistenza volumetrica, trascendano la finalità di adeguamento e messa in sicurezza degli spazi didattici esistenti, stante il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali e la riserva di verifica postuma sull'ammissibilità dei singoli interventi.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati