Giurisprudenza e Prassi

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI - SOSPESO OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA - RIMESSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA 2024

Le Società sopra indicate hanno adito il T.A.R. per il Lazio e, successivamente, questo Consiglio, deducendo, in estrema sintesi, il contrasto tra la normativa interna e la normativa unionale, l’illegittimità della stessa normativa unionale e, in ultimo, l’illegittimità dei provvedimenti e degli atti interni che saranno indicati (v., infra, sez. A.2 della presente ordinanza), nella parte in cui hanno ricompreso i mandati stipulati dalle Società fiduciarie tra gli istituti giuridici affini per assetto o per effetto ai trust, con conseguente obbligo di dare informazioni in ordine alla titolarità effettiva ai sensi dell’art. 31 della Direttiva (UE) n. 2015/849 (di seguito anche solo “la Direttiva”), nella versione attualmente vigente.

L’inserimento di questi “mandati fiduciari” è stato disposto dal legislatore italiano a seguito delle modifiche apportate dalla Direttiva (UE) n. 2018/843 alla Direttiva (UE) n. 2015/849, che, nella versione originaria, limitava il proprio campo di applicazione ai “fiduciari di trust espressi” disciplinati dal diritto nazionale (art. 31, par. 1), pur prevedendo che gli Stati membri dovessero consentire l’applicazione delle misure previste ad “altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelle dei trust” (art. 31, par. 8).

La Direttiva del 2018 ha modificato quella del 2015, prevedendo, ex aliis, che le disposizioni di cui all’art. 31 trovassero applicazione “ai trust e ad altri tipi di istituti giuridici, quali, tra l’altro, fiducie, determinati tipi di Treuhand o fideicomiso, quando tali istituti hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust”. Inoltre, la Direttiva ha previsto che gli Stati membri definissero “le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico ha assetto o funzioni affini a quelli dei trust per quanto riguarda tali istituti giuridici disciplinati ai sensi del diritto nazionale”. A tal fine, l’art. 31, par. 10, ha imposto agli Stati membri di notificare alla Commissione, “le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei trust e degli istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 entro il 10 luglio 2019”. La disposizione ha, inoltre, prescritto che la Commissione pubblicasse “l’elenco consolidato di tali trust e istituti giuridici affini nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 10 settembre 2019”, e, entro il 26.6.2019, di presentare “una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui [sarebbe stato valutato] se tutti i trust e gli istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri [fossero] stati debitamente individuati e assoggettati agli obblighi stabiliti nella presente direttiva”. La disposizione ha, in ultimo, abilitato la Commissione – “ove opportuno” – ad adottare le misure necessarie per intervenire in base alle conclusioni di detta relazione.

In ottemperanza all’art. 31, par. 10, della Direttiva, la Repubblica italiana ha notificato (con atto impugnato da tutte le odierne appellanti) alla Commissione europea gli istituti affini ai trust presenti nell’ordinamento italiano, indicando, in particolare, il “mandato fiduciario” e il “vincolo di destinazione”. La Repubblica italiana ha, poi adottato gli atti che saranno indicati e con i quali si è dato, in sostanza, attuazione a tali previsioni, prevedendo l’obbligo per le Società fiduciarie di iscriversi nella nuova sezione speciale del registro dei titolari effettivi.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo le odierne appellanti hanno dedotto che il mandato fiduciario non sarebbe stato assimilabile al trust, in quanto non avrebbe effetti equipollenti o non determinerebbe il pieno trasferimento della proprietà al fiduciario; inoltre, il mandato fiduciario non sarebbe stata una categoria unitaria e, pertanto, includere tutte le figure ad esso riconducibili avrebbe violato il canone di ragionevolezza e proporzionalità. Secondo le Società, la Notifica effettuata dalla Repubblica Italiana, con riferimento al “mandato fiduciario” doveva, quindi, ritenersi limitata ai soli negozi a struttura fiduciaria in grado di effettuare il trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario e non la mera attribuzione al fiduciario di un diritto gestorio teso all’amministrazione del bene.

Con il secondo motivo del ricorso introduttivo le Società hanno dedotto la contrarietà della normativa interna alla disciplina unionale, sia per aver erroneamente ricompreso il mandato fiduciario, sia per difetto di proporzionalità e ragionevolezza di tale scelta.

Con il terzo motivo del ricorso introduttivo le Società hanno dedotto l’illegittimità costituzionale della previsione di cui all’art. 22, comma 5-bis, del D.lgs. n. 231/2007, inserita nell’ordinamento italiano in attuazione della Direttiva (UE) n. 2018/843 (UE).

Con il quarto motivo del ricorso introduttivo le Società hanno dedotto l’illegittimità della previsione contenuta nell’articolo 7, comma 2, del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2022, ritenendo che la stessa avesse ampliato l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007, limitatamente ai dati e alle informazioni dei trust e non anche a quelle degli istituti giuridici affini. Inoltre, secondo le Società, la regola sarebbe stata in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (di seguito anche “C.G.U.E.”), nella sentenza del 22.11.2022, pronunciata nelle cause C-97/20 e C-601/20, WM e Sovim SA c. Luxembourg Business Registers.

I quesiti che si sottopongono alla C.G.U.E. sono, quindi, relativi alla corretta interpretazione da fornire all’articolato normativo unionale [e, in particolare, ai considerando 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e gli articoli 2, 3, par. 1, n. 6, e 31 della Direttiva (UE) n. 2015/849, e i considerando 4, 5, 16, 17, 25-34, della Direttiva (UE) 2018/843, onde comprendere se al suo interno debba essere ricompresa – come previsto dal diritto italiano – l’attività svolta dalle Società fiduciarie.

I 6 quesiti posti riguardano:

- la nozione di "istituti giuridici" prevista dalla Direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla direttiva (Ue) 2018/843;

- la portata normativa o ricognitiva dell'individuazione degli istituti giuridici affini effettuata dal legislatore nazionale e verificata dalla Commissione europea;

- l'affinità dell'assetto e delle funzioni del mandato fiduciario stipulato dalle società fiduciarie a quelli del trust;

- la proporzionalità della ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini per assetto o funzioni al trust;

- l'invalidità di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 per contrarietà agli artt. 114 e 288, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al "principio dell'effetto utile";

- la conformità dell’art. 21, comma 4, lett. d-bis) del D. Lgs. n. 231/2007 e dell’art. 7, comma 2, del D.M. n. 55/2022 alla direttiva (UE) 2015/849, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20.


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