Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI COMMISTIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA -DEROGA - AMMESSA

TAR VENETO SENTENZA 2021

Quanto al primo motivo d’impugnazione, come detto da ritenersi infondato, va considerato che il tradizionale divieto di commistione fra criteri soggettivi di ammissione alla gara e criteri oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta, che la ricorrente – nella prima parte della censura - assume violato, non risulta in effetti eluso nel concreto. In particolare, la maggiore latitudine del giudizio tecnico, che (relativamente al primo criterio) contempla un ambito temporale indefinitamente esteso, consente di differenziare ragionevolmente i confini tra il requisito professionale di ammissione alla procedura e il dato esperienziale oggetto di valutazione, che solo in minima parte sono dunque da ritenere sovrapposti. A ben vedere, infatti, il principio che vieta la commistione fra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte tecniche “deve essere sempre applicato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 838 del 2019), sicché non può negarsi la legittimità di criteri di valutazione che premino elementi esperienziali che siano anche oggetto dei requisiti di partecipazione, quando l’area dei primi appaia sufficientemente differenziata nel concreto, grazie alla maggiore dimensione temporale, pertinente ai secondi.

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