Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI COMMISTIONE DOCUMENTAZIONE AMMINITRATIVA E OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Nel merito, contrariamente all’avviso del primo giudice, la circostanza che, in sede di elaborazione e formalizzazione della documentazione amministrativa (busta A) l’appellante abbia, di fatto, implausibilmente “anticipato” (ovvero, più correttamente, “posticipato”, avuto riguardo alla operata inversione procedimentale) la documentazione e le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti richiesti a fini premiali (destinata ad essere valutata nell’ambito dell’offerta economica (busta C), impinge, pregiudizialmente, contro il generale divieto di commistione tra le diverse componenti (amministrativa, tecnica, economica) della proposta negoziale, la cui ordinata e progressiva scansione acquisitiva è ispirata non solo da una mera e formale ragione ordinatoria, ma è preordinata ad una sostanziale garanzia di trasparenza ed imparzialità dell’operato delle stazioni appaltanti, potenzialmente compromesso dalla acquisizione – separata, anticipata o posticipata – di elementi di valutazione.

Più in generale, del resto, deve ritenersi che sia un preciso onere di diligenza delle imprese concorrenti quello di formulare e scandire in modo preciso, corretto e compiutamente cadenzato i termini della propria offerta, tenendo (con rigida prescrizione, peraltro inequivocamente desumibile anche dalla lex specialis) separati non solo gli elementi tecnici da quelli economici (la cui inappropriata commistione sarebbe fonte di potenziale alterazione del corretto apprezzamento della stazione appaltante, potendo condizionare con la sopravvalutazione del dato meramente economico la stima della bontà tecnica della proposta prestazionale), ma anche, e prima ancora, la documentazione amministrativa (preordinata a qualificare, sul piano soggettivo dei requisiti di partecipazione, l’offerente) dalla vera e propria “proposta” (avente i tratti della dichiarazione prenegoziale impegnativa, e che definisce, sul piano oggettivo, la congruità rispetto alle richieste formalizzate negli atti di indizione).

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