Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI COMMISTIONE TRA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE (5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il principio di segretezza dell’offerta economica impone la netta separazione tra documentazione tecnica ed economica. L’inserimento di dati economici nell’offerta qualitativa determina l’esclusione del concorrente, essendo sufficiente la mera conoscibilità del prezzo prima della valutazione dei profili discrezionali per compromettere l’imparzialità della gara. Tale sanzione non può essere evitata invocando l’affidamento incolpevole derivante da modulistica ambigua, in quanto il principio di autoresponsabilità onera l’operatore economico di una diligenza qualificata che impone la richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante prima della sottomissione dell’offerta.

"La giurisprudenza è costante nel ritenere che le procedure di gara siano regolate dal principio generale di segretezza dell’offerta economica. Tale principio postula la netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica [...] Ne consegue che l’inserimento, da parte della società appellata, di profili dell’importo economico all’interno dell’offerta tecnica non possa che comportarne la sua esclusione. In tale prospettiva, non rileva l’effettivo utilizzo del dato economico nella valutazione, essendo sufficiente la mera conoscibilità dello stesso da parte della Commissione nella fase anteriore alla valutazione economica [...] L’errore commesso risulta, dunque, riferito esclusivamente alla sfera di diligenza professionale del concorrente, secondo il su visto “principio di autoresponsabilità”" (conforme Cons. Stato, V, n. 8011/2022; Cons. Stato, V, n. 2005/2024).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati