Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI COMMISTIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA - NON VA INTESO IN SENSO ASSOLUTO (95.6)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito, anche recentemente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2022, n. 9047), che l’amministrazione giudicatrice deve verificare in concreto se l’anticipazione di alcuni elementi di natura economica, nell’ambito dell’offerta tecnica, comporti la possibilità di individuare l’offerta economica complessiva dell’offerente. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non va inteso in senso assoluto, dovendosi invece fare riferimento al parametro di giudizio costituito dalla concreta concludenza dei dati economici in quanto anticipatori della conoscenza dell'offerta economica. In particolare, il giudice amministrativo deve procedere di volta in volta a una valutazione in concreto circa l'effettiva attitudine degli elementi dell'offerta economica resi anticipatamente noti a condizionare le scelte della commissione di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2017, n. 1988; id., 29 febbraio 2016, n. 824).

Nel caso di specie, il punto 8 della lettera di invito («Criteri di valutazione dell'offerta e criterio di aggiudicazione») prevedeva una serie di criteri di valutazione delle offerte distinti con riguardo ai profili del merito tecnico dell’offerta (cui erano riservati 50 punti sui 1000 complessivi, distribuiti tra i criteri di cui alle lettere c): «oggetto dell’attività che verrà espletata all'interno dell'immobile […]», massimo 30 punti; e d): «interventi migliorativi sull'immobile […]», massimo 20 punti); e ai profili economici, ossia l'importo del canone di locazione (lettera a), fino a un massimo 40 punti) e le modalità e i tempi di pagamento del canone (lettera b), fino a un massimo di 10 punti).

Pertanto, l’elemento della modalità di pagamento del canone incideva nella valutazione dell’offerta economica solo per un massimo di 10 punti (sui 100 complessivi); e anzi la modalità in concreto anticipata nell’offerta proposta da S. (il pagamento annuale anticipato) solo per 5 punti (v. pag. 3 della lettera di invito, sub lettera b) del citato punto 8).

Ne deriva che l’anticipazione effettuata in sede di offerta tecnica, non appare idonea a influenzare le scelte e le valutazioni della commissione giudicatrice.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;