Giurisprudenza e Prassi

COMMISTIONE TRA OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TECNICA - DIVIETO DI COMMISTIONE - VALUTAZIONE CONCRETA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Questo Consiglio di Stato ha più volte affermato stabilito che il cd. principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, o divieto di commistione, non va inteso in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara.

Nelle gare pubbliche il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica fa sì che nell’offerta tecnica possano al massimo essere inclusi singoli elementi economici che fanno parte dell’offerta economica o comunque inidonei a ricostruire l’offerta tecnica e la fattispecie in esame rientra in tale ipotesi (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3833 del 2021).

Anche secondo la giurisprudenza di questa Sezione il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica che debbono essere effettivamente tali da ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza, ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (Cons. Stato, III Sez., sentenza n. 2581/2021).

Osserva il Collegio che nel caso di specie dall’indicazione degli importi inseriti nell’offerta tecnica non è dato ricavare l’effettiva portata dell’offerta economica, ma solo la capacità di copertura della società in relazione alle amministrazioni che aderiranno.

Inoltre, ma solo come argomento ulteriore rispetto al dirimente rilievo sopra indicato, come condivisibilmente dedotto da Consip, e come osservato dal primo giudice con argomento che resiste alle critiche dell’appellante, la gara di cui si discute è finalizzata alla stipula di una convenzione: essa è pertanto uno strumento “aperto”, paradigmatico del ruolo che l’ordinamento affida alla centrale nazionale di committenza, in quanto rivolto alla generalità delle amministrazioni interessate e che non vincola in alcun modo le stesse all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi.

Dalla stipula della convenzione scaturisce unicamente un obbligo in capo al fornitore di accettare, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura, che rappresentano i contratti di secondo livello sottoscritti dalle amministrazioni che decidano di aderire alla convenzione nel periodo della sua validità: il che rende impossibile predeterminare a priori quali e quante amministrazioni aderiranno e tantomeno le tipologie di servizi e le relative consistenze che le stesse decideranno di includere negli ordinativi di fornitura.

Anche in questo caso l’infondatezza del mezzo esime dallo scrutinio delle relative eccezioni di inammissibilità.



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