Giurisprudenza e Prassi
LIMITI DI DISTANZA TRA FABBRICATI PARI ALL'ALTEZZA APPLICABILI SOLO NELLE ZONE C
CONS. STATO Sentenza
2024
I limiti di distanza tra i fabbricati previsti dall'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, devono interpretarsi nel senso che il requisito della distanza pari all'altezza del fabbricato più alto è riferibile esclusivamente alle zone omogenee C, restando esclusa la sua applicazione alle zone G destinate a servizi generali.
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