Giurisprudenza e Prassi

LIMITI DISTANZE TRA EDIFICI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE ALLE ZONE OMOGENEE C

CONS. STATO Sentenza 2024

I limiti di distanza tra fabbricati previsti dall'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. n. 1444/1968 si interpretano, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 32/2019, come riferiti esclusivamente alle zone omogenee C. Tale interpretazione autentica costituisce principio di riforma economico-sociale e prevale sulle leggi regionali, incluse quelle delle Regioni a statuto speciale, che prevedano l'estensione di tali distanze ad altre zone omogenee.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati