DEROGA ILLEGITTIMA AL LIMITE DI DISTANZA DAGLI ARGINI SENZA DISCIPLINA LOCALE GENERALE
Il vincolo di inedificabilità a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini dei corsi d'acqua pubblici ha carattere assoluto e inderogabile in quanto volto a garantire il libero deflusso delle acque e la protezione delle opere idrauliche. La facoltà di deroga a tale limite legale, prevista dall'art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904, presuppone l'esistenza di una normativa locale specifica e di portata generale che tenga conto delle peculiari condizioni locali; ne consegue l'illegittimità di una deroga concessa 'ad hoc' tramite un provvedimento amministrativo gestionale privo dei caratteri di generalità e astrattezza.
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