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LA SOSPENSIONE ESECUTIVA PER DISSESTO COINVOLGE ANCHE GLI OBBLIGHI DI FARE ONEROSI (243-BIS.4)
CONSIGLIO DI STATO Sentenza
2026
In tema di crisi finanziaria degli enti locali, la sospensione delle procedure esecutive prevista dall'art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 integra una condizione di improponibilità del giudizio di ottemperanza estensibile anche alle sentenze di condanna a un facere. Ciò in quanto l'attuazione di obblighi di fare non può considerarsi neutra sotto il profilo finanziario, comportando necessariamente l'impiego di risorse economiche o professionali che incidono sulla gestione dei debiti pregressi oggetto della procedura liquidatoria.
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