MISURA IPI PER DISPOSITIVI MEDICI: SI DEVE CONTEGGIARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LOTTI
Se l’importo complessivo dell'appalto supera i 5 milioni di euro, la disciplina IPI si applica a ciascun lotto, anche qualora il singolo lotto abbia un valore inferiore.
Considerato, in punto di fumus boni iuris, il dato letterale della norma applicabile alla fattispecie derivante dalla lettura in combinato disposto dell’art. 2.1. del Regolamento UE di esecuzione n. 1197/2025, il quale afferma che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione: a) determinano l'origine degli operatori economici e dei dispositivi medici che possono essere oggetto della misura IPI conformemente ai criteri di cui, rispettivamente, all'art. 3 reg UE 2022 1031 all'art. 60 regolamento UE 952 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) calcolano i pertinenti valori stimati degli appalti conformemente all'art. 5 direttiva UE 2014 24>> e dei commi 8 e 9 dell’art. 5 della direttiva 2014/2024/UE, il quale prevede che: “Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudica zione di ciascun lotto. 9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 4, lettere b e c, si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto”
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