Giurisprudenza e Prassi

DISPOSITIVI MEDICI: DI "ULTIMA GENERAZIONE" NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE QUELLI PIU' RECENTE IMMISSIONE NEL MERCATO. RILEVA LA MAGGIORE RISPONDENZA FUNZIONALE

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2026

In tema di gare per la fornitura di dispositivi medici, la clausola del capitolato che impone l'offerta di strumentazione di "ultima generazione" deve essere intesa nel senso di prevedere l'obbligo per l'impresa di fornire la più aggiornata versione in commercio del modello offerto, purché conforme alle esigenze del servizio, senza che il momento del lancio distributivo ne determini automaticamente il grado di superiorità tecnologica.

"Il momento del lancio distributivo di un dispositivo medico non ne determina automaticamente e necessariamente il grado di superiorità tecnologica, né, tantomeno, il livello di avanzamento in termini di performance. [...] Risulta preferibile ritenere, pertanto, che la disposizione del capitolato in esame possa essere intesa nel senso di prevedere l’obbligo per l’impresa partecipante di fornire, del modello offerto, la più aggiornata versione in commercio, purché conforme alle esigenze del servizio" (Cit. Cons. Stato, Sez. III, n. 1536/2019 e n. 5627/2022).

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DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)