BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI PER PAZIENTI: ESCLUSA LA QUALIFICA DI DISPOSITIVO MEDICO.
L’articolo 2, punti 1 e 12, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che:
braccialetti per l’identificazione dei pazienti, fabbricati a partire da una resina termoplastica e destinati ad essere indossati da pazienti nel settore dell’assistenza sanitaria, i quali, sebbene possano essere stampati individualmente con caratteri in lettere, cifre e/o un codice a barre al fine di identificare il paziente interessato e di salvare altri dati che lo riguardano, siano stati consegnati privi di qualsiasi iscrizione, non possono essere qualificati come «dispositivi medici», ai sensi di tale disposizione.
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