Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE TECNICHE DELLA PA - SINDACATO GIURISDIZIONALE - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Nel caso in esame si precisa che i vizi dedotti dal RTI non riguardano la formulazione dei criteri di valutazione previsti dal disciplinare (al fine, per esempio, di contestarne la genericità o la mancanza di oggettività) ma l’applicazione che di essi ha fatto la commissione giudicatrice.

Il che trova (definitiva) conferma nella formulazione dei quesiti che secondo l’appellante dovrebbero formare oggetto di consulenza tecnica: si veda, a titolo di esempio, il quesito relativo al criterio n. 1: «Miglioramento qualitativo dei materiali delle singole opere da realizzare», per il quale – con riferimento all’offerta aggiudicataria della ………. S.r.l. – il CTU dovrebbe stabilire «se la soluzione tecnica proposta dalla ……… Srl, inerente l’utilizzo di una particolare tecnologia esecutiva a perforazione e di un additivo per il calcestruzzo […] risulti condizionata e subordinata dalla concreta tipologia di terreno riscontrabile in loco e dalle effettive condizioni climatiche»; ovvero, con riferimento all’offerta della società F.lli DI OMISSIS, dovrebbe accertare «se le soluzioni migliorative, identificate con numerazione progressiva n. 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12, […] afferiscano ad attività di controllo e verifica rientranti nella competenza propria del Direzione lavori, in fase esecutiva».

In tal modo, tuttavia, si tende a conseguire un risultato (la sostituzione delle valutazioni tecniche riservate alla stazione appaltante) che non può essere il frutto del sindacato giurisdizionale, per i noti limiti che questo incontra secondo il diritto vivente (da ultimo ribaditi in Cons. St., V, 14 giugno 2021, n. 4620: «Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, invero, le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle Commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica, con la conseguenza che le stesse sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti o, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione»).


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;