LEGITTIMITÀ DELLA MOTIVAZIONE NUMERICA NELLE VALUTAZIONI TECNICHE AMPIAMENTE DISCREZIONALI
In tema di procedure selettive per l'erogazione di finanziamenti pubblici, il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica è limitato al rilievo di vizi di irragionevolezza o travisamento, non potendo lo stesso sovrapporsi alle valutazioni di merito dell'Amministrazione. La motivazione dei punteggi tecnici espressa in forma numerica è legittima se i parametri della lex specialis sono analitici; inoltre, ai fini dell'attribuzione di punteggi premiali per la collaborazione istituzionale, le semplici lettere di intenti non sono equiparabili ad accordi di partenariato giuridicamente vincolanti.
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