Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ DEL PUNTEGGIO NUMERICO E DELLA MOTIVAZIONE SINTETICA NELLE VALUTAZIONI TECNICHE (95.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA Sentenza 2024

Il punteggio numerico espresso sui singoli item di valutazione dell'offerta tecnica costituisce motivazione sufficiente del giudizio della Commissione, qualora il disciplinare di gara contenga criteri di valutazione chiari e puntuali. L'identità dei punteggi assegnati dai commissari non inficia la validità della valutazione, rappresentando l'esito naturale della dialettica interna all'organo collegiale, e non impone un onere di motivazione analitica per ogni sub-parametro se il giudizio complessivo è coerente con la griglia di valutazione.

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