INSINDACABILITÀ DELLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA TRA PRODOTTI
È legittima la valutazione di equivalenza qualitativa tra un medicinale e un dispositivo medico operata dalla stazione appaltante nell'ambito di una procedura per la fornitura di soluzioni cliniche, qualora entrambi i prodotti risultino conformi alle specifiche del capitolato e ampiamente utilizzati nel settore. La scelta della categoria merceologica operata a monte dall'Amministrazione e il punteggio tecnico attribuito sfuggono al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo profili di macroscopica irragionevolezza che non possono desumersi dalla mera diversità ontologica dei regimi regolatori dei prodotti confrontati.
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