Giurisprudenza e Prassi

SINDACATO GIUDICE AMMINISTRATIVO: LIMITAZIONI NEI CONFRONTI DELL'OPERATO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

E’ necessario premettere il consolidato orientamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di questa Sezione in relazione al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sull’attribuzione dei punteggi tecnici da parte della commissioni valutatrici.

Al riguardo, è stato affermato che “il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione. …Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo… fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica” (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). Ne deriva che, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, ciò che nel caso di specie, come ex professo sarà detto, non è affatto accaduto, in quanto non sono emersi detti travisamenti, pretestuosità o irrazionalità.” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694).

Calando queste coordinate ermeneutiche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, osserva il Collegio che, né nel primo grado, né in appello, OMISSIS sia riuscita a delineare un serio e sufficientemente plausibile quadro indiziario dal quale poter desumere, anche in via presuntiva, che le valutazioni espresse dalla stazione appaltante potessero essere considerate manifestamente abnormi, irrazionali o illogiche.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...