SERVIZI LEGALI - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - DEVONO ESSERE ATTINENTI ALL'OGGETTO DELL'APPALTO
Il Collegio non oblitera che, per costante giurisprudenza, l'individuazione e conformazione dei criteri di valutazione delle offerte presentate in una gara pubblica rientra nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione, al pari della ripartizione del punteggio tra le diverse categorie dei titoli da parte della lex specialis, e che l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del G.A., salvo che nello stesso emergano macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili (in termini, ex plurimis, TAR Lazio, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 12699; Consiglio di Stato, sez. V, 26 gennaio 2021, n. 776; 12 maggio 2020, n. 2967; 26 marzo 2020, n. 2094).
Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ravvisa i richiamati indici di manifesta irrazionalità/illogicità nella scelta di riservare una parte significativa del punteggio inerente alla valutazione dei titoli (12 su 85) ai contratti di insegnamento di diritto presso le Università pubbliche, nonché di ridurre (da 33 a 24) il peso complessivo attribuibile agli incarichi di rappresentanza/difesa in giudizio, incrementando parallelamente (di 9 punti) l’incidenza dell’anzianità di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti.
Tale irragionevolezza è ravvisabile, a ben vedere, sia sotto il profilo statico (avuto riguardo alla rispondenza dei criteri alla finalità per la quale la procedura è indetta) sia sotto il profilo dinamico (considerando la variazione dei criteri rispetto alla precedente procedura).
Sotto il primo profilo, tenuto conto dell’obiettivo della procedura, come sopra indicato al § 8.3, appare distonica l’attribuzione ai contratti di insegnamento di diritto presso le Università pubbliche, non specificamente riferiti al profilo professionale ricercato, di un punteggio (fino a 12 punti) il cui peso - oltre a rappresentare una quota non irrisoria (14,1%) del punteggio complessivo – risulta superiore a quello attribuito a criteri maggiormente coerenti con il servizio da affidare (considerata l’attribuzione di solo 10 punti per gli incarichi di rappresentanza/difesa in giudizio innanzi all'A.G.O. e A.G.A. e/o Giudice Tributario di 1° grado).
Con riguardo al secondo aspetto, se è vero che, su un piano generale, non è dato ravvisare un obbligo per l’amministrazione di mantenere inalterati i criteri di valutazione nel corso delle varie procedure competitive indette nel tempo, stante l’autonomia di ciascuna procedura (di modo tale che ben può dunque l’amministrazione, senza che sia in sé censurabile tale soluzione di continuità, modificare nel tempo i criteri di selezione, scegliendone di più confacenti alla tipologia di servizio da affidare, specie ove vi siano mutamenti delle sottese esigenze), risulta tuttavia illogica - a fronte di una tipologia di servizio del tutto immutata (cfr. identica formulazione sia delle delibere a contrarre sia dell’art. 9 del bando) - la riduzione (da 33 a 24 punti) del peso assegnato agli incarichi di rappresentanza/difesa in giudizio, costituenti il proprium della procedura comparativa, la cui incidenza sul punteggio complessivo passa dal 41,25% del bando del 2020 al 28,24% del bando attuale.
Del pari irrazionale appare, nel confronto diacronico, l’attribuzione di un peso autonomo ai contratti di insegnamento presso Università, precedentemente valutati nell’ambito del curriculum unitamente alle docenze SSPL, attesa la sostanziale equiparabilità delle due tipologie di titoli ai fini della procedura per cui è causa, così come l’incremento (di ben 9 punti) del peso assegnato alla mera anzianità di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti, non accompagnata (se non in minima parte) da alcuna valutazione di tipo quantitativo in ordine all’effettiva esperienza professionale esercitata dinanzi alle Magistrature Superiori.
La ritenuta illogicità, nei sensi sopra precisati, dei criteri di cui all’art. 9 del bando, in ragione della radicalità del vizio, comporta – come già indicato al § 8.1 - la caducazione dell'intera procedura.
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