CONTRASTO TRA CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DI GARA: NON PUO' ESCLUDERSI L'O.E. CHE ABBIA COMMESSO ERRORI A CAUSA DI TALE ANTINOMIA
Sussiste, nel caso in questione, un contrasto tra il capitolato tecnico – che poneva la fornitura di carrelli informatizzati tra il contenuto minimo dell’’offerta – ed il disciplinare e relativi allegati che, nel predisporre la modulistica da compilare per la formulazione dell’offerta tecnica, non recava apposito campo per tale voce. A ben vedere, di tanto è consapevole anche la ricorrente incidentale che, per un verso, desume tale carenza non dall’offerta tecnica, ma da quella economica (evidenziando che S. non avrebbe previsto specifica voce per tale componente minimale dell’offerta) e, sotto distinto profilo, avanza una propria ipotesi sulla divergente formulazione della disciplina di gara sostenendo che “presumibilmente i carrelli non sono stati indicati con una specifica voce nei questionari proprio in quanto le loro caratteristiche erano già individuate dall’ente e il concorrente avrebbe dovuto dunque limitarsi a quotarli nella propria offerta” (cfr. memoria depositata il 26.1.2024).
Sussistendo tale antinomia, va fatta applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'esigenza di apprestare tutela all'affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità all'indicazioni dalla stessa all'uopo predisposte, atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2020 n. 6545; Sez. V, 29 aprile 2019 n. 2720 e 2 dicembre 2015 n. 5454).
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