Giurisprudenza e Prassi

RIUNIONE AL MERITO DELL'ACCESSO SE LA LEGITTIMAZIONE È SUB IUDICE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Ordinanza 2025

Ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo può differire la decisione sull'istanza di accesso proposta in corso di causa per riunirla a quella di merito quando la verifica della configurabilità di un interesse attuale all'esercizio del diritto di accesso appaia condizionata dall'esito di un giudizio di appello non ancora definito avente ad oggetto l'esclusione dalla gara del soggetto istante.

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