SOCIETA' DI INGEGNERIA: L'ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI PUO' ESSERE DIMOSTRATA TRAMITE L'ESPERIENZA DEL PROGETTISTA-SOCIO (66.2)
La giurisprudenza (TAR Liguria, I, 30/08/2023 n. 781) ha rilevato che “ Secondo l’elaborazione pretoria, l’ingegnere o l’architetto che opera quale dipendente di una società di ingegneria – e non in proprio come libero professionista – non può fare valere in una gara pubblica i servizi svolti in tale veste, perché non è stato formalmente parte del contratto di appalto stipulato dall’ente committente con l’impresa e, quindi, centro di imputazione degli effetti derivanti dal rapporto negoziale (in tal senso cfr. Cons. St., sez. V, 4 aprile 2023, n. 3461, riguardante un ingegnere che aveva indicato incarichi di direzione lavori disimpegnati in qualità di dipendente dell’impresa aggiudicataria dell’appalto; T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 luglio 2023, n. 673, parimenti concernente un professionista che aveva speso referenze per attività di direttore lavori espletata come dipendente di una società di ingegneria).
Diversamente, nel caso in cui l’incarico sia eseguito dall’ingegnere / architetto socio della società di ingegneria, secondo le indicazioni dell’Anac il professionista – essendo, per la sua posizione nella compagine sociale, una longa manus dell’impresa – acquisisce personalmente la referenza, purché sia inserito nell’organigramma societario con competenze tecnico-professionali ed abbia sottoscritto gli elaborati progettuali (cfr. delibera Anac n. 416 del 15 maggio 2019, con cui l’Autorità indipendente ha previsto che il professionista possa dimostrare i requisiti di capacità tecnica “mediante le attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale…quale socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte”) (sentenza confermata da Cons. Stato, IV, 01/03/2024 n. 2042).
La norma in questione è posta a tutela dei progettisti dipendenti mentre non può costituire un divieto di utilizzare i requisiti professionali di un progettista per il solo fatto che questi abbia deciso di costituire una società per lo svolgimento della sua attività. Ne deriverebbe infatti una limitazione fortissima all’autonomia organizzativa dei professionisti, che vedrebbero azzerata la possibilità di utilizzare i propri requisiti professionali in caso di costituzione di una società o di cambio dell’assetto societario.
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